Nonostante il periodo sfavorevole, guardiamo il bicchiere mezzo pieno: le tabaccherie possono restare aperte!
Il DPCM 11-03-2020 riconosce infatti, le tabaccherie come “attività di vendita di generi di prima necessità”, dando quindi facoltà ai titolari di Licenza di continuare il proprio lavoro, ferme restando le misure igienico-sanitarie individuate dai precedenti Decreti (1 metro di distanza, contingentamento ingressi, utilizzo guanti/mascherine).
Ancora una volta il nostro Legislatore riconosce il ruolo di pubblica utilità delle tabaccherie, sempre di più punto di riferimento per il cittadino e non solo per fumatori e giocatori.
Nelle prossime settimane sarà infatti possibile rivolgersi ai tabaccai, oltre che per gli approvvigionamenti di tabacco e per il gioco, anche per l’acquisto dei biglietti del TPL, acquisto di giornali o il pagamento di bollette e multe (in attesa della tanto paventata sospensione…).
Insomma, anche nel momento più nero della storia post-bellica del nostro Paese, nel settore commercio c’è un’attività che garantisce solidità del reddito e sulla quale vale sempre la pena investire: la tabaccheria.
D’altro canto, benché a molti tabaccai faccia piacere continuare a svolgere il proprio lavoro (anche perché, al momento, non c’è alcuna ufficialità sulla proroga delle scadenze fiscali, né indicazioni riguardo l’ampliamento del campo di azione della Cassa Integrazione o di altre tutele del lavoro dipendente), l’ADM ha lasciato carta bianca.
Infatti, in deroga alle normali procedure, sarà facoltà del tabaccaio richiedere la chiusura per ferie.
L’iter sarà però accorciato: non sarà più necessaria l’autorizzazione del Comune sulla Istanza di Autorizzazione alle Ferie, bensì basterà indicare il Sostituto Ricevitore del Lotto, apporre una marca da bollo da 16,00 €, ed inviare modulistica e documenti di identità tramite PEC all’ufficio dei Monopoli di competenza territoriale.
La richiesta avrà effetto dal giorno successivo all’invio, senza attendere dunque i 7 giorni di preavviso stabiliti dalla norma ordinaria.
Sono state inoltre identificate due fattispecie che danno diritto al tabaccaio di chiudere l’attività senza che tale chiusura venga computata come ferie:
- Provvedimento di quarantena a carico del titolare: sarà necessario allegare il provvedimento di quarantena alla richiesta di chiusura inviata all’ADM; in questo caso, non è necessaria alcuna autorizzazione.
- Impossibilità comprovata: il tabaccaio anziano, immunodepresso, affetto da patologie respiratorie, che fosse impossibilitato a farsi sostituire dal coadiutore o in virtù delle dimensioni o dello stato di fatto del proprio locale, non fosse in grado di far rispettare le norme igienico-sanitarie stabilite dal DPCM, dovrà produrre istanza autocertificata per sé e per il coadiutore all’ufficio ADM competente. La richiesta si intende immediatamente approvata, salvo diniego che dovrà pervenire entro 2 giorni.
Ad ognuno la scelta.
Per ulteriori informazioni e per assistenza, non esitare a contattare lo Studio FRANA.